Chiarimenti su cremazione, dispersione e affido delle ceneri

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Nell'Istruzione "Ad resurgendum cum Christo" datata 15 agosto 2016 e pubblicata il 25 ottobre dell'anno scorso, la Congregazione per la Dottrina della Fede chiarisce, con l'approvazione di Papa Francesco, la posizione della Chiesa in materia di sepoltura dei defunti e di conservazione delle ceneri in caso di cremazione. La pubblicazione di questo documento e la sua grande diffusione sulla stampa e sui social network hanno riproposto all'attenzione del pubblico la tematica della scelta della cremazione e della possibilità di disperdere le ceneri in natura o di conservarle presso il proprio domicilio, ingenerando un pò di confusione tra normativa statale e regionale e prescrizioni per i fedeli cattolici. La normativa relativa alla cremazione, regolata dalla legge nazionale, e quella relativa al trattamento delle ceneri, regolata dalle diverse leggi regionali, non è assolutamente cambiata, e valgono le indicazioni presenti nelle altre pagine di questo sito. Per quanto concerne la posizione della Chiesa Cattolica si legge nell'Istruzione che "seguendo l'antichissima tradizione cristiana, la Chiesa raccomanda insistentemente che i corpi dei defunti vengano seppelliti nel cimitero o in altro luogo sacro", e la scelta dell'inumazione "è innanzitutto la forma più idonea per esprimere la fede e la speranza nella risurrezione corporale" poiché "la sepoltura nei cimiteri o in altri luoghi sacri risponde adeguatamente alla pietà e al rispetto dovuti ai corpi dei fedeli defunti". Questo tipo di sepoltura infatti "favorisce il ricordo e la preghiera per i defunti da parte dei familiari e di tutta la comunità cristiana, nonché la venerazione dei martiri e dei santi", custodendo, attraverso la tradizione cristiana, la comunione tra i vivi e i defunti, opponendosi alla "tendenza ad occultare o privatizzare l'evento della morte e il significato che esso ha per i cristiani". Nel caso invece venisse scelta la cremazione, per ragioni di tipo igienico, economico o sociale, sempre che questa scelta non sia contraria alla volontà esplicita o ragionevolmente presunta del fedele defunto, la chiesa non impedisce tale prassi, non scorgendo ragioni dottrinali per negarla, visto che la cremazione del cadavere "non tocca l'anima" e "non contiene l'oggettiva negazione della dottrina cristiana sull'immortalità dell'anima e la resurrezione dei corpi". La cremazione quindi non è vietata, a meno che questa "non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana". La celebrazione delle esequie cristiane precede la cremazione, e le ceneri dovranno essere custodite in un luogo sacro, nei cimiteri quindi, o in chiesa, o in un'area dedicata allo scopo dall'autorità ecclesiastica, per ridurre il rischio di "sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo dei parenti e della comunità cristiana". Le ceneri non possono, se non in casi eccezionali autorizzati dall'autorità ecclesiastica, essere conservate nell'abitazione domestica né divise (in Italia in ogni caso la normativa non consente la divisione delle ceneri in più parti, ma vengono consegnate in un unico contenitore munito di sigilli). Non è ugualmente permessa, per il fedele cristiano, la dispersione delle ceneri nell'aria, in terra in acqua o in altro modo, o la fabbricazione di gioielli o altri oggetti; a chi avesse notoriamente disposto la dispersione delle proprie ceneri in natura per ragioni contrarie alla fede cristiana, dovranno essere perciò negate le esequie.

 

 

 

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